Normativa Comunitaria

Direttiva Quadro Acque (UE 2000/60)

La programmazione ed attuazione degli investimenti irrigui è strettamente connessa agli obiettivi della Direttiva Quadro Acque (EU 2000/60) e agli strumenti di pianificazione da essa previsti.

La Direttiva 2000/60, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di tutela delle risorse idriche, ed in particolare per il rispetto degli obiettivi di non deterioramento e miglioramento dello stato ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei, stabilisce all’art. 9, che siano attuate politiche dei prezzi dell’acqua. Politica finalizzata a incentivare l’uso efficiente delle risorse, anche attraverso il ricorso all’applicazione di tariffe determinate in funzione dei volumi effettivamente utilizzati, in attuazione del principio “chi usa paga” e attraverso il recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali, e i costi relativi alle risorse, prendendo in considerazione l’analisi economica effettuata.

La Direttiva 2000/60 prevede che l’analisi economica deve riportare informazioni sufficienti e adeguatamente dettagliate al fine di:

a) effettuare i pertinenti calcoli necessari per prendere in considerazione il principio del recupero dei costi dei servizi idrici, di cui all’articolo 9, tenuto conto delle previsioni a lungo termine riguardo all’offerta e alla domanda di acqua nel distretto idrografico in questione e, se necessario:

– stime del volume, dei prezzi e dei costi connessi ai servizi idrici,

– stime dell’investimento corrispondente, con le relative previsioni;

b) formarsi un’opinione circa la combinazione delle misure più redditizie, relativamente agli utilizzi idrici, da includere nel programma di misure di cui all’articolo 11 in base ad una stima dei potenziali costi di dette misure.

Regolamento UE 1305/2013

Il Reg. UE n. 1305/2013, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), definisce le norme specifiche relative al FEASR per la programmazione dello sviluppo rurale volta a migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle aziende agricole e delle imprese rurali, a rendere più efficiente il settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, a realizzare l’infrastruttura necessaria allo sviluppo del settore e a sostenere gli investimenti non remunerativi necessari per conseguire gli obiettivi ambientali.

Per il raggiungimento degli obiettivi ambientali sono previste disposizioni anche per il finanziamento degli investimenti in materia di irrigazione a condizione che l’utilizzo della risorsa idrica rispetti il principio della sostenibilità. All’art. 46 “Investimenti nell’irrigazione” del regolamento è prevista la realizzazione di investimenti per il miglioramento delle infrastrutture o degli impianti di irrigazione che comportano un guadagno minimo in termini di efficienza idrica, espresso come risparmio idrico potenziale. Il sostegno per la realizzazione degli investimenti può essere concesso solo in presenza di un piano di gestione del bacino idrografico di riferimento, definito secondo i principi della Direttiva Quadro Acque, e nei casi in cui la misurazione dell’acqua consumata è già effettuata a livello dell’investimento o è prevista nell’ambito dell’investimento oggetto di finanziamento.

Nello stesso regolamento 1305/2013 è previsto che il Comitato di sorveglianza, che si accerta delle prestazioni e dell’effettiva attuazione del programma di sviluppo rurale, esamini le azioni del programma relative all’adempimento delle condizionalità ex ante nell’ambito delle responsabilità dell’autorità di gestione e riceve informazioni in merito alle azioni relative all’adempimento di altre condizionalità ex ante. Per la priorità 5.2 Settore delle risorse idriche, viene verificata l’esistenza di: una politica dei prezzi dell’acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente; un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell’acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi (allegato V del Reg. 1305/2013).

Regolamento UE 1305/2013

REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio
 

Regolamento UE 1303/2013

Il Regolamento (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni su fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), incluso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), all’art. 19 stabilisce le condizioni per garantire le condizioni necessarie per un utilizzo efficace ed efficiente dei fondi stessi, attraverso il rispetto delle Condizionalità ex ante, ovvero definisce gli impegni già previsti nelle rispettive norme specifiche di ciascun fondo di finanziamento che devono essere rispettati, e stabilisce le condizionalità ex-ante generali applicabili agli obiettivi specifici perseguiti nell’ambito delle priorità dei rispettivi programmi.

Le condizionalità ex ante sono identificabili come uno degli elementi chiave all’interno della riforma della politica di coesione per il periodo 2014-2020 e tali condizioni sono correlate a quadri normativi e a quadri politici e strategici.

In attuazione del Reg. 1303/2013 le disposizioni della Direttiva Quadro Acque 2000/60 sono divenute condizionalità ex ante, ovvero, quanto disposto dalla direttiva corrisponde alle condizioni minime da rispettare per l’accesso ai fondi SIE.

Nell’ambito del FEASR, la condizionalità ex ante per le risorse idriche è applicabile alla Priorità 5, come specificato nell’allegato XI del Reg. 1303/2013, dove è previsto che vengano rispettati gli impegni in merito all’attuazione di una politica dei prezzi dell’acqua che incentivi ad usare le risorse idriche in modo efficiente conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della Direttiva 2000/60/CE.

Regolamento UE 1303/2013

REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio